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Ordinanza — n. 11887/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as alternative reading of evidence is not permitted and facts show defendant accelerated after stop signal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11887/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for an alternative interpretation of the evidence, but the court found the defense based on poor visibility implausible. The court noted the appellant was ordered to stop for excessive speed, accelerated after the 'stop' signal, and forced a soldier to jump backward to avoid being hit.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it proposes an alternative reading of the evidence not permitted in this instance and is manifestly unfounded given the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal alternative reading evidence traffic accident liability excessive speed procedural costs infrazione alle norme della circolazione violazione del segnale luminoso manovra di sorpasso

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRO FRANCESCO nato a MILANO il 22/04/1965 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di un'alternativa lettura del compendio probatorio, non consentita in questa sede, e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte rilevato l'implausibilità della tesi difensiva fondata sulla scarsa illuminazione, a fronte del fatto che il ricorrente era stato invitato a fermarsi per l'eccessiva velocità e, dopo il segnale di «alt», aveva accelerato, costringendo un militare a fare un balzo all'indietro, per non essere investito;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente