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Ordinanza — n. 11886/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic criticisms lack merit and fail to address legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Masserdotti Rolando inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant offered generic criticisms regarding the conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code and the denial of recidivism circumstances under Article 62-bis, which the lower court had already thoroughly examined. The court rejected these arguments because they merely reproduced points already dismissed with correct legal reasoning by the trial judge, who found the evidence sufficient and the lack of repentance evident.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals containing only generic criticisms or alternative evaluative paths regarding the merits are inadmissible if they merely reproduce points already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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generic criticisms inadmissibility Article 385 Penal Code Article 62-bis recidivism appeal procedural requirements Court of Cassazione Italy aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
4 della sentenza impugnata); dall'altra parte, in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 62 -bis cod. pen
4 della sentenza impugnata); dall'altra parte, in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Masserdotti Rolando, nato a Brescia il 16.04.1968 avverso la sentenza del 27/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche, oltre che volte a prospettare alternativi percorsi valutativi inerenti al merito;

Considerato, in particolare, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, da una parte, con riferimento alla prova della responsabilità penale dell'imputato, là dove ha osservato che gli agenti operanti hanno visto lo stesso al di fuori dell'abitazione (cfr. pag. 2 e pag. 4 della sentenza impugnata); dall'altra parte, in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen., essenzialmente argomentata facendo leva sull'assenza di resipiscenza da parte di soggetto che si era reso responsabile di condotta illecita, già trovandosi agli arresti domiciliari per altro fatto, valutazione di per sé non contrastata dalle deduzioni contenute nel presente ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere e ensore Il P