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Ordinanza — n. 11885/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for generic criticisms lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11885/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Lazar Mohammed Reda inadmissible. The court found the arguments regarding the conviction under Article 337 of the Penal Code were generic criticisms without legal substance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals based on generic criticisms of the judge's reasoning or the state of 'incensuratezza' are inadmissible if they lack specific legal arguments and do not challenge the logical coherence of the sentencing.

Parole chiave

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generic criticisms inadmissible appeal criminal conviction Article 337 Penal Code Article 62-bis Penal Code state of incensuratezza court costs ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
13 della sentenza impugnata); che, infine, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
art. 337 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
13 della sentenza impugnata); che, infine, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lazar Mohammed Reda, nato in Marocco il 22.11.1986 avverso la sentenza del 20/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli L,n OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerator che quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, ritenendo congrua la pena irrogata dal primo giudice alla luce della gravità del fatto, caratterizzato — tra le altre — dalla virulenza e dall'estrema pericolosità della condotta tenuta (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata); che, infine, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., il giudice del gravame fornisce una motivazione priva di vizi, rispetto alla quale la deduzione contenuta nel ricorso risulta aspecifica, essendo incentrata sullo stato di incensuratezza, di per sé inconferente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere sjensore Il Pres