Ordinanza — n. 11882/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EJJED NOURI nato il 24/12/1971 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è precluso dall'intervenuto concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., in assenza di profili di illegalità della pena definita con il consenso delle parti; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11882/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., in assenza di profili di illegalità della pena definita con il consenso delle parti; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EJJED NOURI nato il 24/12/1971 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è precluso dall'intervenuto concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., in assenza di profili di illegalità della pena definita con il consenso delle parti; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente