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Ordinanza — n. 11881/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting a new merit review on psychological elements and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11881/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the finding of psychological elements and the application of recidivism, requesting a new substantive review. The court rejected these grounds as manifestly unfounded, noting the lower court's detailed assessment of the appellant's violent opposition to military duties and the established aggravating nature of the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the existence of psychological elements or the application of recidivism is inadmissible if the lower court has already provided a comprehensive factual and legal assessment, as requesting an alternative judgment of merit violates the principle of finality.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism application psychological elements merit review request Cassation procedure violenza o minaccia contro le autorità disobbedienza militare ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LISI GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 16/09/1974 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto a contestare la sussistenza dell'elemento psicologico, è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha ampiamente dato conto della natura violentemente oppositiva della condotta del ricorrente, volta ad ostacolare il compimento dell'atto di ufficio dei militari; considerato che il secondo motivo, riguardante l'applicazione della recidiva, è volto a sollecitare un alternativo giudizio di merito e risulta comunque manifestamente infondato, alla luce di quanto rilevato dalla Corte in ordine al fatto che i reati, valutati alla luce dei numerosi precedenti, erano idonei ad attestare un'aggravata pericolosità dell'imputato;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente