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Ordinanza — n. 11879/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11879/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11879/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICHTENBERGER SAMUEL nato a CALCINATE il 31/12/1976 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione di temi già esaminati esaurientemente dal Tribunale e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte, nel ribadire la ricostruzione alla base della condanna, dato conto degli elementi dai quali era desumibile che la condotta del ricorrente non fosse stata il frutto di un mero fraintendimento circa la qualità degli uomini che avevano intimato l'alt, ma conseguenza dell'intendimento di opporsi all'attività dei militari, fino alla colluttazione nella quale uno di costoro aveva riportato lesioni, intendimento suffragato anche del rinvenimento di ricetrasmittenti sintonizzate sulle frequenze della centrale operativa dei Carabinieri;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11879/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICHTENBERGER SAMUEL nato a CALCINATE il 31/12/1976 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione di temi già esaminati esaurientemente dal Tribunale e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte, nel ribadire la ricostruzione alla base della condanna, dato conto degli elementi dai quali era desumibile che la condotta del ricorrente non fosse stata il frutto di un mero fraintendimento circa la qualità degli uomini che avevano intimato l'alt, ma conseguenza dell'intendimento di opporsi all'attività dei militari, fino alla colluttazione nella quale uno di costoro aveva riportato lesioni, intendimento suffragato anche del rinvenimento di ricetrasmittenti sintonizzate sulle frequenze della centrale operativa dei Carabinieri;

Parole chiave

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reati contro la sfera personale riservata corrispondenza con il difensore infrazione alla legge sulle armi violazione di segreti militari contrabbando di guerra reati contro la pubblica autorità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICHTENBERGER SAMUEL nato a CALCINATE il 31/12/1976 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione di temi già esaminati esaurientemente dal Tribunale e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte, nel ribadire la ricostruzione alla base della condanna, dato conto degli elementi dai quali era desumibile che la condotta del ricorrente non fosse stata il frutto di un mero fraintendimento circa la qualità degli uomini che avevano intimato l'alt, ma conseguenza dell'intendimento di opporsi all'attività dei militari, fino alla colluttazione nella quale uno di costoro aveva riportato lesioni, intendimento suffragato anche del rinvenimento di ricetrasmittenti sintonizzate sulle frequenze della centrale operativa dei Carabinieri;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente