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Ordinanza — n. 11876/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11876/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11876/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FADILI RACHID nato il 22/02/1991 avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di VARESE(17cato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. non è consentito, in quanto concerne il mancato riconoscimento di un'attenuante e non rientra tra quelli previsti dall'art. 448, connma 2-bis cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere e tensore Il Presidente

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11876/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. non è consentito, in quanto concerne il mancato riconoscimento di un'attenuante e non rientra tra quelli previsti dall'art. 448, connma 2-bis cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere e tensore Il Presidente

Parole chiave

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attenuazione della pena assenza di caso di rigore censure procedurali eccezione di incostituzionalità opposizione al matrimonio procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FADILI RACHID nato il 22/02/1991 avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di VARESE(17cato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. non è consentito, in quanto concerne il mancato riconoscimento di un'attenuante e non rientra tra quelli previsti dall'art. 448, connma 2-bis cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere e tensore Il Presidente