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Ordinanza — n. 11875/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking a more favorable substantive judgment on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11875/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it sought a more favorable substantive judgment regarding the sentence. The appellant argued for leniency, but the Court of Appeal had already considered favorable elements within a psychological assessment marked by numerous prior convictions. The court ruled that such requests for a better merit judgment are precluded at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely request a more favorable substantive judgment on the merits, as the court's role is limited to reviewing legal errors, not re-evaluating factual assessments or sentencing discretion already exercised by lower courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility preclusion of merit review substantive judgment request sentencing discretion psychological assessment attenuazione della pena aggravamento della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGORITI CIRO nato a NAPOLI il 17/07/1972 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un più favorevole giudizio di merito in ordine alla pena e risulta dunque precluso in questa sede, a fronte dei rilievi della Corte, che ha dato conto degli elementi favorevoli, valorizzati ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, peraltro nel quadro di un giudizio personologico, segnato dai plurimi precedenti dai quali il ricorrente è gravato;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente