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Ordinanza — n. 11874/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11874/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11874/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONNIS ANDREA nato a BOLOGNA il 14/01/1984 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un più favorevole giudizio di merito ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'entità della pena e deve ritenersi precluso in questa sede, a fronte di quanto non arbitrariamente rilevato dalla Corte in ordine al carattere ostativo dei plurimi precedenti e della gravità del fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11874/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONNIS ANDREA nato a BOLOGNA il 14/01/1984 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un più favorevole giudizio di merito ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'entità della pena e deve ritenersi precluso in questa sede, a fronte di quanto non arbitrariamente rilevato dalla Corte in ordine al carattere ostativo dei plurimi precedenti e della gravità del fatto;

Parole chiave

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sanzioni penali revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena gravità della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONNIS ANDREA nato a BOLOGNA il 14/01/1984 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un più favorevole giudizio di merito ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'entità della pena e deve ritenersi precluso in questa sede, a fronte di quanto non arbitrariamente rilevato dalla Corte in ordine al carattere ostativo dei plurimi precedenti e della gravità del fatto;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente