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Ordinanza — n. 11872/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11872/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11872/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBERII DAVIDE nato a PESCARA il 12/04/1989 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva inviata; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso reitera deduzioni già formulate ed esaminate dalla Corte, risultando nel contempo aspecifico e manifestamente infondato, a fronte di quanto osservato dai Giudici di merito, che hanno posto in evidenza l'offensività delle frasi pronunciate e la loro idoneità a ledere l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale, nonché la qualità di luogo pubblico di una cella penitenziaria e la percepibilità delle frasi da parte degli altri detenuti, non occorrendo l'effettiva percezione; atteso che altrettanto reiterativi e generici, oltre che manifestamente infondati, risultano gli ulteriori due motivi di ricorso, avendo la Corte posto in evidenza le modalità della condotta e l'intensità del dolo, nonché i plurimi precedenti, elementi ritenuti non arbitrariamente d'ostacolo alla ravvisabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al riconoscimento delle attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11872/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. e al riconoscimento delle attenuanti generiche;

Parole chiave

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diffamazione perseguimento penale per diffamazione gravi addebiti penali atto che arreca pregiudizio espressioni sconvenienti oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBERII DAVIDE nato a PESCARA il 12/04/1989 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva inviata; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso reitera deduzioni già formulate ed esaminate dalla Corte, risultando nel contempo aspecifico e manifestamente infondato, a fronte di quanto osservato dai Giudici di merito, che hanno posto in evidenza l'offensività delle frasi pronunciate e la loro idoneità a ledere l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale, nonché la qualità di luogo pubblico di una cella penitenziaria e la percepibilità delle frasi da parte degli altri detenuti, non occorrendo l'effettiva percezione; atteso che altrettanto reiterativi e generici, oltre che manifestamente infondati, risultano gli ulteriori due motivi di ricorso, avendo la Corte posto in evidenza le modalità della condotta e l'intensità del dolo, nonché i plurimi precedenti, elementi ritenuti non arbitrariamente d'ostacolo alla ravvisabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al riconoscimento delle attenuanti generiche;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il President