Ordinanza — n. 11869/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMBELE JONKOUDA nato il 01/10/1989 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; L. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo relativo al delitto di rissa è genericamente formulato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla condotta aggressiva dei contendenti, attestata dagli operanti, e che il secondo motivo risulta parimenti aspecifico, risolvendosi nella deduzione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. sotto il profilo putativo, in assenza di elementi dai quali poter in concreto desumere l'erronea supposizione di una condotta arbitraria dei pubblici ufficiali;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11869/2023 — snpen · Corte di Cassazione: visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo relativo al delitto di rissa è genericamente formulato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla condotta aggressiva dei contendenti, attestata dagli operanti, e che il secondo motivo risulta parimenti aspecifico, risolvendosi nella deduzione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. sotto il profilo putativo, in assenza di elementi dai quali poter in concreto desumere l'erronea supposizione di una condotta arbitraria dei pubblici ufficiali;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMBELE JONKOUDA nato il 01/10/1989 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; L. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo relativo al delitto di rissa è genericamente formulato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla condotta aggressiva dei contendenti, attestata dagli operanti, e che il secondo motivo risulta parimenti aspecifico, risolvendosi nella deduzione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. sotto il profilo putativo, in assenza di elementi dai quali poter in concreto desumere l'erronea supposizione di una condotta arbitraria dei pubblici ufficiali;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere , stensore z_, Il Presidente