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Ordinanza — n. 11869/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11869/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11869/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMBELE JONKOUDA nato il 01/10/1989 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; L. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo relativo al delitto di rissa è genericamente formulato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla condotta aggressiva dei contendenti, attestata dagli operanti, e che il secondo motivo risulta parimenti aspecifico, risolvendosi nella deduzione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. sotto il profilo putativo, in assenza di elementi dai quali poter in concreto desumere l'erronea supposizione di una condotta arbitraria dei pubblici ufficiali;

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11869/2023 — snpen · Corte di Cassazione: visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo relativo al delitto di rissa è genericamente formulato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla condotta aggressiva dei contendenti, attestata dagli operanti, e che il secondo motivo risulta parimenti aspecifico, risolvendosi nella deduzione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. sotto il profilo putativo, in assenza di elementi dai quali poter in concreto desumere l'erronea supposizione di una condotta arbitraria dei pubblici ufficiali;

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità reati violenti crimine di aggressione atti impugnabili divieto di molestie comportamento abusivo

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMBELE JONKOUDA nato il 01/10/1989 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; L. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo relativo al delitto di rissa è genericamente formulato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla condotta aggressiva dei contendenti, attestata dagli operanti, e che il secondo motivo risulta parimenti aspecifico, risolvendosi nella deduzione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. sotto il profilo putativo, in assenza di elementi dai quali poter in concreto desumere l'erronea supposizione di una condotta arbitraria dei pubblici ufficiali;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere , stensore z_, Il Presidente