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Ordinanza — n. 11866/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11866/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11866/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BAZ MOUCHCINE nato il 13/01/1972 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., senza che ciò possa dare luogo ad un vulnus implicante l'incostituzionalità della disposizione (sul punto Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11866/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613 cod. proc. pen., senza che ciò possa dare luogo ad un vulnus implicante l'incostituzionalità della disposizione (sul punto Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di sottoscrizione diritto a un difensore legittimazione a contestare licenza diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BAZ MOUCHCINE nato il 13/01/1972 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., senza che ciò possa dare luogo ad un vulnus implicante l'incostituzionalità della disposizione (sul punto Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);

Ritenuto dunque che alla relativa declaratoria può procedersi de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentem al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente