Ordinanza — n. 11865/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIPPO AURORA nato a GENOVA il 20/08/1990 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti: esso, infatti, oltre ad evocare in termini del tutto generici vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; non diversamente da quanto ritenuto in tema di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale, che non ricorre nel caso di specie;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11865/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; non diversamente da quanto ritenuto in tema di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale, che non ricorre nel caso di specie;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIPPO AURORA nato a GENOVA il 20/08/1990 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti: esso, infatti, oltre ad evocare in termini del tutto generici vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; non diversamente da quanto ritenuto in tema di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale, che non ricorre nel caso di specie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02