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Ordinanza — n. 11865/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11865/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11865/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIPPO AURORA nato a GENOVA il 20/08/1990 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti: esso, infatti, oltre ad evocare in termini del tutto generici vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; non diversamente da quanto ritenuto in tema di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale, che non ricorre nel caso di specie;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11865/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; non diversamente da quanto ritenuto in tema di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale, che non ricorre nel caso di specie;

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale pena pecuniaria non riscuotibile motivazione inadeguata delle censure costituzionali sospensione dell'ordine espulsione piano di esecuzione delle pene responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; non diversamente da quanto ritenuto in tema di applicazione di pena ex art. 444 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIPPO AURORA nato a GENOVA il 20/08/1990 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti: esso, infatti, oltre ad evocare in termini del tutto generici vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; non diversamente da quanto ritenuto in tema di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale, che non ricorre nel caso di specie;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02