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Ordinanza — n. 11864/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11864/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11864/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORVINO ULDERICO nato a CASERTA il 28/02/1976 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parii; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti: il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini del tutto generici vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esula dalle impugnazioni sperinnentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento, deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non possa essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale, che, di certo, non ricorre nel caso di specie, considerato peraltro che la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche risultava oggetto della proposta di concordato, accolta dal giudice di merito;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11864/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento, deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non possa essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale, che, di certo, non ricorre nel caso di specie, considerato peraltro che la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche risultava oggetto della proposta di concordato, accolta dal giudice di merito;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione della pena commutazione della pena pecuniaria revisione della sentenza penale pena pecuniaria non riscuotibile alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORVINO ULDERICO nato a CASERTA il 28/02/1976 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parii; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti: il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini del tutto generici vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esula dalle impugnazioni sperinnentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento, deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non possa essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale, che, di certo, non ricorre nel caso di specie, considerato peraltro che la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche risultava oggetto della proposta di concordato, accolta dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2