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Ordinanza — n. 11862/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11862/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11862/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Petrillo Massimo, nato a Eboli il 07.07.1986 avverso la sentenza del 12/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della Corte d'appello in ordine al mancato bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, oltre che volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, è comunque manifestamente infondato, dal momento che la motivazione del provvedimento impugnato non è né arbitraria né illogica, alla luce dei plurimi precedenti penali a carico del ricorrente, dei quali uno specifico per evasione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11862/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Petrillo Massimo, nato a Eboli il 07.07.1986 avverso la sentenza del 12/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della Corte d'appello in ordine al mancato bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, oltre che volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, è comunque manifestamente infondato, dal momento che la motivazione del provvedimento impugnato non è né arbitraria né illogica, alla luce dei plurimi precedenti penali a carico del ricorrente, dei quali uno specifico per evasione;

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena evasione all'obbligo di contribuzione appropriazione indebita di trattenute salariali ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Petrillo Massimo, nato a Eboli il 07.07.1986 avverso la sentenza del 12/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della Corte d'appello in ordine al mancato bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, oltre che volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, è comunque manifestamente infondato, dal momento che la motivazione del provvedimento impugnato non è né arbitraria né illogica, alla luce dei plurimi precedenti penali a carico del ricorrente, dei quali uno specifico per evasione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/