Cassation court dismisses appeal regarding non-punishment defense for failing to leave property limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued he was not punishable because he did not evade controls, merely entering a container within the same cadastral parcel and immediately approaching them. The court rejected this, noting the appellate court correctly excluded the defense by emphasizing the need to respect property limits rather than radical evasion, and found the cadastral configuration irrelevant since the appellant was outside the dwelling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49, comma 2, cod. pen.; The defense of non-punishment based on not evading controls is inadmissible when the defendant failed to respect the property limits imposed by law, as the illicit act is defined by the breach of these limits rather than the absolute absence of evasion.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Oglialoro Salvatore, nato a Enna il 13/11/1966 avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli vi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'omessa risposta da parte della Corte d'appello alla deduzione difensiva che prospettava la non punibilità ai sensi dell'art. 49, comma 2, cod. pen. - per non essersi il ricorrente sottratto ai controlli giacché si era solo recato in un container ricompreso nella stessa particella e, alla vista degli operanti, si era immediatamente avvicinato ad essi - è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha inteso escludere in concreto l'inoffensività della condotta, ricostruendo la ratio sottostante alla previsione dell'illecito, non incentrata sulla radicale sottrazione ai controlli ma sul rispetto del limite imposto, dovendosi inoltre aggiungere che del tutto correttamente è stato escluso che potesse assumere rilevo la conformazione catastale, a fronte del fatto che il ricorrente si era connuque trovato fuori dell'abitazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i