Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of insufficient reasoning regarding drug evasion liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Totaro Vincenzo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was flawed regarding his responsibility for the crime of drug evasion under Article 385 of the Penal Code. The court rejected this claim, finding the lower court's decision sufficiently detailed in establishing both the objective and subjective elements of the offense, thereby rendering the appeal's argument against the reasoning manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the challenged judgment provides exhaustive and logical reasoning on the integration of the crime's elements, and the appellant's alternative reconstruction fails to refute the established facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Totaro Vincenzo, nato a Cerignola il 15.09.1986 avverso la sentenza del 20/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato accertato - con motivazione esaustiva e non illogica - l'integrazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di evasione, dando conto, altresì, del fatto che l'alternativa ricostruzione prospettata dal ricorrente non valeva a smentire che l'allontanamento fosse stato il frutto della precisa decisione di acquistare stupefacenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il