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Ordinanza — n. 11857/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11857/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11857/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO SALVATORE nato a CATANIA il 24/09/1971 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAavviso alle partr; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato presentato per motivi non consentiti avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., sulla base di concordato sulla pena e previa rinuncia agli altri motivi, il che preclude la deduzione di vizi inerenti alla mancanza di motivazione in ordine al fatto e alla pena, di cui non si prospetta l'illegalità;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11857/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., sulla base di concordato sulla pena e previa rinuncia agli altri motivi, il che preclude la deduzione di vizi inerenti alla mancanza di motivazione in ordine al fatto e alla pena, di cui non si prospetta l'illegalità;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione nel merito motivi validi rinuncia alla motivazione invocazione di motivi legali punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO SALVATORE nato a CATANIA il 24/09/1971 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAavviso alle partr; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato presentato per motivi non consentiti avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., sulla base di concordato sulla pena e previa rinuncia agli altri motivi, il che preclude la deduzione di vizi inerenti alla mancanza di motivazione in ordine al fatto e alla pena, di cui non si prospetta l'illegalità;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che alla relativa declaratoria può pervenirsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente