Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11855/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11855/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11855/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORICO BENIAMINO nato a FOGGIA il 14/12/1970 avverso la sentenza del 12/07/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle partU udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso con il quale si prospetta il difetto di genuinità del consenso ai fini della pronuncia di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., è del tutto assertivo e comunque inidoneo a prospettare un'effettiva mancanza di corrispondenza della sentenza alla volontà del ricorrente, di cui è solo prospettato uno stato di debolezza psicologica, connessa all'onta della misura cautelare e del risalto mediatico della vicenda;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11855/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto dunque che il motivo, deducendo nella sostanza un ripensamento, non è effettivamente riconducibile a taluno di quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e che dunque il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentenn al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
censura formulata in modo carente diritto di ottenere una decisione consenso informato censura dell'accertamento dei fatti vizio del consenso censura costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORICO BENIAMINO nato a FOGGIA il 14/12/1970 avverso la sentenza del 12/07/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle partU udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso con il quale si prospetta il difetto di genuinità del consenso ai fini della pronuncia di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., è del tutto assertivo e comunque inidoneo a prospettare un'effettiva mancanza di corrispondenza della sentenza alla volontà del ricorrente, di cui è solo prospettato uno stato di debolezza psicologica, connessa all'onta della misura cautelare e del risalto mediatico della vicenda;

Ritenuto dunque che il motivo, deducendo nella sostanza un ripensamento, non è effettivamente riconducibile a taluno di quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e che dunque il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentenn al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente