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Ordinanza — n. 11854/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as personally filed in violation of Art. 613 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11854/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the appellant, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the review of the Milan Court of Appeal's judgment, but the court noted that such appeals must be submitted through a lawyer. Consequently, the court ruled that the defect could be corrected via a de plano procedure under Article 610, paragraph 5-bis, ordering the appellant to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal personally filed by the appellant is inadmissible and must be corrected via de plano procedure, subject to a fine and court costs.

Parole chiave

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personal appeal filing Code of Criminal Procedure inadmissible appeal de plano procedure court costs award fine to Fine Fund legal representation requirement ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
, udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente in violazione di quanto stabilito dall'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che alla relativa declaratoria può pervenirsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.
art. 613 cod. proc. pen
, udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente in violazione di quanto stabilito dall'art. 613 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILAN ELENA nato a VICENZA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO/ n /c.-12> ato avviso alle partin -L. , udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente in violazione di quanto stabilito dall'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto che alla relativa declaratoria può pervenirsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente