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Ordinanza — n. 11851/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against non-prosecution order for private victim in public administration omission case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the private individual lacks standing to challenge a non-prosecution order in this specific context. The underlying offense involved the omission of required measures by various subjects, which the court classified under Article 328 of the Penal Code. Consequently, only the public administration is recognized as the aggrieved party for this crime, excluding the private complainant from having a right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 328 cod. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In cases of omission of measures under Article 328 of the Penal Code, only the public administration qualifies as the aggrieved party, thereby precluding private individuals from appealing non-prosecution orders.

Parole chiave

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non-prosecution appeal private victim standing omission of measures public administration rights criminal procedure appeal spese di difesa procedura orale rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 328 cod. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che alla relativa declaratoria può pervenirsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.
art. 328 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47114 del 29/10/2019, Malerba
in ordine alla quale, anche ai fini delle facoltà ad essa spettanti in sede di archiviazione, è persona offesa solo la pubblica amministrazione e non anche il privato (Sez. 6, n. 47114 del 29/10/2019, Malerba, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMBALZANO LEONARDO nato a AREZZO il 24/02/1965 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 08/04/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle partU udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché non consentito avverso il provvedimento di archiviazione, fermo restando che nel caso di specie l'ipotesi di • reato alla base del provvedimento era quella di cui all'art. 328 cod. pen. in relazione ad esposto presentato dal ricorrente, nel quale si indicava l'omissione di provvedimenti dovuti da parte di vari soggetti, ipotesi riconducibile semmai al reato di cui al primo comma dell'art. 328 cod. pen. in ordine alla quale, anche ai fini delle facoltà ad essa spettanti in sede di archiviazione, è persona offesa solo la pubblica amministrazione e non anche il privato (Sez. 6, n. 47114 del 29/10/2019, Malerba, Rv. 277705);

Ritenuto che alla relativa declaratoria può pervenirsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden