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Ordinanza — n. 11847/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as irrelevant because it addressed a non-existent sentence under Article 444 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11847/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were irrelevant to the specific case facts. The appellant argued for a hypothetical scenario involving a sentence pronounced under Article 444 of the Criminal Procedure Code, whereas the lower court had actually issued a remand judgment confirming the conviction for tax evasion but excluding the increase for continuation. The court rejected the appeal as it addressed a legal situation that did not exist in the proceedings before the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are irrelevant, as they refer to a legal hypothesis not present in the case, such as a sentence under Article 444 when the judgment was a remand with confirmation.

Parole chiave

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inadmissible appeal irrelevant grounds Article 444 c.p.p. remand judgment tax evasion conviction continuation increase procedural relevance impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZETTI MIRCO nato a MILANO il 08/04/1961 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta eccentrico e aspecifico, in quanto riferito all'ipotesi -non ricorrente nel caso di specie- che sia stata pronunciata sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., trattandosi invece di sentenza pronunciata in sede di rinvio con conferma della condanna per il delitto di evasione ma con esclusione dell'aumento per la continuazione,;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente