Ordinanza — n. 11845/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STILO FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 02/09/1968 avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo ripropone il tema del malore cui sarebbe seguita la telefonata ai Carabinieri che l'avrebbero autorizzato ad allontanarsi, tema in realtà esaminato dalla Corte che ha escluso la circostanza, in quanto radicalmente non plausibile, a fronte del fatto che i medesimi militari si sarebbero poi recati a controllare se il ricorrente era in casa, fermo restando che era rimasta comunque ingiustificata l'assenza protratta per un ampio arco di tempo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11845/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo inerisce al merito e non è consentito in questa sede, a fronte di valutazione tutt'altro che illogica della Corte, che ha escluso la configurabilità del medesimo disegno criminoso rispetto ad una diversa condotta di evasione oggetto di separato giudizio, non essendo ravvisabile un'originaria ideazione, pur potendosi genericamente ipotizzare uno stato di insofferenza verso lo stato restrittivo; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STILO FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 02/09/1968 avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo ripropone il tema del malore cui sarebbe seguita la telefonata ai Carabinieri che l'avrebbero autorizzato ad allontanarsi, tema in realtà esaminato dalla Corte che ha escluso la circostanza, in quanto radicalmente non plausibile, a fronte del fatto che i medesimi militari si sarebbero poi recati a controllare se il ricorrente era in casa, fermo restando che era rimasta comunque ingiustificata l'assenza protratta per un ampio arco di tempo;
Ritenuto che il secondo motivo inerisce al merito e non è consentito in questa sede, a fronte di valutazione tutt'altro che illogica della Corte, che ha escluso la configurabilità del medesimo disegno criminoso rispetto ad una diversa condotta di evasione oggetto di separato giudizio, non essendo ravvisabile un'originaria ideazione, pur potendosi genericamente ipotizzare uno stato di insofferenza verso lo stato restrittivo; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentem al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere tensore Il Presiden