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Ordinanza — n. 11843/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for counterfeit goods due to lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11843/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Liu Weizheng inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged a second-instance judgment that partially acquitted him on prescription grounds while confirming a conviction for counterfeit goods. The court rejected the appeal because the arguments lacked specificity, merely repeating issues already thoroughly addressed and dismissed by the lower court judges.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity and merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without providing new legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments criminal procedure counterfeit goods insufficienza materiale infrazione privilegiata favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 474 cod. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15/02/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, in data 05/02/2015, nei confronti di Liu Weizheng, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
2 sul ritrovamento nella disponibilità dell'imputato, quale ragione ostativa all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., di parte della merce contraffatta per l'immediata commercializzazione e del resto presso la sua abitazione);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIU WEIZHENG nato a ZHEJJAHG( CINA) il 20/04/1975 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15/02/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, in data 05/02/2015, nei confronti di Liu Weizheng, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, ha confermato nel resto la condanna in relazione al delitto di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen. ; Ritenuto che il primo motivo di ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura ,già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sul ritrovamento nella disponibilità dell'imputato, quale ragione ostativa all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., di parte della merce contraffatta per l'immediata commercializzazione e del resto presso la sua abitazione);

Considerato che il secondo motivo di ricorso ((le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che contesta genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché, stante l'aspecificità del relativo motivo di appello, la mera conferma della pena, ritenuta congrua dal giudice di primo grado è individuata in misura inferiore alla media edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pres