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Ordinanza — n. 11842/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for lack of specific criticism and logical coherence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding his criminal responsibility and the qualification of the act as fraud, arguing a lack of specific critique and logical consistency. The court rejected these claims, noting that the first ground violates procedural rules requiring specific argumentation and the second is unfounded given the coherent assessment of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to provide specific criticism of the reasoning or is manifestly unfounded due to a lack of logical coherence in the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility specific criticism requirement logical coherence standard fraud conviction appeal Court of Cassazione procedure incapacità di lavoro attività lucrativa sufficiente al bisogno sicurezza del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 33299 del 27/03/2018, Carriero
Sez. 7, n. 33299 del 27/03/2018, Carriero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSESE GAETANO nato a AVELLA il 13/11/1969 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, in data 02/03/2020, nei confronti di Cassese Gaetano in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità a carico dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità,poiché non risulta essere scandito da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in proposito, pag. 4 e 5 sull'assenza in seno alla s.r.l. del ricorrente di dipendenti e sulla mancanza di elementi, neppure allegati dall'imputato, da cui desumere che la società di cui era responsabile si avvalesse dell'opera di terzi);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di truffa, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato connotata da lineare e coerente logicità, conforme alla disamina dei dati probatori, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sulla differenza tra le fattispecie di insolvenza fraudolenta e di truffa (cfr. Sez. 7, n. 33299 del 27/03/2018, Carriero, Rv. 273701); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile Autostrade per l'Italia che si liquidano nella misura complessiva di 1000,00 euro, tenuto conto del contributo fornito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Autostrade per l'Italia s.p.a. 3che liquida in complessivi euro 1000 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Cgnsigliere Estensore Il Pre