Ordinanza — n. 11841/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAS DANIELE nato a CAGLIARI il 18/02/1986 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 21/04/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, in data 14/06/2019, nei confronti di Marras Daniele in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunziano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di due distinte ipotesi di ricettazione nonché in relazione alla prova della penale responsabilità dell'imputato, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 7 e 9 sulla differente natura dei beni ricettati, derivanti da furti commessi in luoghi diversi, l'uno in una azienda di smercio di prodotti alimentari e l'altro in una cava mineraria, e pag. 8 sulla mancanza di una spiegazione attendibile dell'origine del possesso di quei beni, anche al fine di verificare il ruolo effettivo svolto dall'imputato).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11841/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAS DANIELE nato a CAGLIARI il 18/02/1986 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 21/04/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, in data 14/06/2019, nei confronti di Marras Daniele in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunziano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di due distinte ipotesi di ricettazione nonché in relazione alla prova della penale responsabilità dell'imputato, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 7 e 9 sulla differente natura dei beni ricettati, derivanti da furti commessi in luoghi diversi, l'uno in una azienda di smercio di prodotti alimentari e l'altro in una cava mineraria, e pag. 8 sulla mancanza di una spiegazione attendibile dell'origine del possesso di quei beni, anche al fine di verificare il ruolo effettivo svolto dall'imputato).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente