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Ordinanza — n. 11840/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11840/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11840/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLONETTO DOMENICO nato a TORRE ANNUNZIATA il 13/05/1990 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in data 20/01/2021, nei confronti di Pallonetto Domenico in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, manca della necessaria correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento punitivo risulta essere sufficiente e non illogica (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 11840/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, manca della necessaria correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento punitivo risulta essere sufficiente e non illogica (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda sanzione internazionale sanzione sproporzionata dispensa dal versamento delle spese sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in data 20/01/2021, nei confronti di Pallonetto Domenico in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLONETTO DOMENICO nato a TORRE ANNUNZIATA il 13/05/1990 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in data 20/01/2021, nei confronti di Pallonetto Domenico in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, manca della necessaria correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento punitivo risulta essere sufficiente e non illogica (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente