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Ordinanza — n. 11839/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances denial and sentencing consistency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11839/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's decision to deny generic mitigating circumstances and confirm the sentence. The appellant argued for a violation of law and flawed reasoning regarding the refusal of leniency, but the court found the lower court's reasoning sufficient under established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The denial of generic mitigating circumstances requires only a congruent reference to decisive elements, and repeated consideration of the same factual data for distinct sentencing purposes does not violate the principle of ne bis in idem.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances penal sentencing ne bis in idem principle appeal inadmissibility judicial reasoning standards uso di false generalità documenti d'identità procedimento per falsità

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 648 cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 13/12/2018
Si riafferma inoltre che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 13/12/2018, M., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OrfAVIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/10/1961 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23/02/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, in data 05/02/2015, nei confronti di Ottaviano Antonio, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione e, rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, ha confermato nel resto la condanna in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 3 sui precedenti penali dell'imputato, sul suo comportamento processuale e sulla gravità del fatto, desunta dall'aver utilizzato la carta d'identità falsa per impedire ai verbalizzanti di identificarlo correttamente).

Si riafferma inoltre che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 13/12/2018, M., Rv. 275904 - 03), Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presid