Ordinanza — n. 11838/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERO DOMENICO nato a CASERTA il 02/08/1987 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 02/11/2021, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza del Tribunale isf,D di Napoli, in data 10/12/2015, nei confronti di Palmiero Domenico, così come riformata dalla Corte di appello di Napoli Nord, con sentenza in data 27/09/2016, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 con le concesse circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sulla contestata recidiva risulta essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (si veda, in proposito, pag. 5 sull'identità del bene giuridico leso dalle condotte delittuose infraquinquennali del ricorrente, puntualmente indicate, sinonimo di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11838/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERO DOMENICO nato a CASERTA il 02/08/1987 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 02/11/2021, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza del Tribunale isf,D di Napoli, in data 10/12/2015, nei confronti di Palmiero Domenico, così come riformata dalla Corte di appello di Napoli Nord, con sentenza in data 27/09/2016, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 con le concesse circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sulla contestata recidiva risulta essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (si veda, in proposito, pag. 5 sull'identità del bene giuridico leso dalle condotte delittuose infraquinquennali del ricorrente, puntualmente indicate, sinonimo di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente