Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11838/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11838/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11838/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERO DOMENICO nato a CASERTA il 02/08/1987 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 02/11/2021, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza del Tribunale isf,D di Napoli, in data 10/12/2015, nei confronti di Palmiero Domenico, così come riformata dalla Corte di appello di Napoli Nord, con sentenza in data 27/09/2016, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 con le concesse circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sulla contestata recidiva risulta essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (si veda, in proposito, pag. 5 sull'identità del bene giuridico leso dalle condotte delittuose infraquinquennali del ricorrente, puntualmente indicate, sinonimo di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11838/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di reiterazione reiterate inosservanze della legge criminalità persistente revisione della sentenza penale risarcimento alle vittime di reati rinascita della qualità d'assicurato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERO DOMENICO nato a CASERTA il 02/08/1987 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 02/11/2021, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza del Tribunale isf,D di Napoli, in data 10/12/2015, nei confronti di Palmiero Domenico, così come riformata dalla Corte di appello di Napoli Nord, con sentenza in data 27/09/2016, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 con le concesse circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sulla contestata recidiva risulta essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (si veda, in proposito, pag. 5 sull'identità del bene giuridico leso dalle condotte delittuose infraquinquennali del ricorrente, puntualmente indicate, sinonimo di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente