Ordinanza — n. 11837/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRIGORE VASILE SEBASTIAN nato il 06/05/1997 GRIGORE ALEXANDRU DANIEL nato il 21/11/1992 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11837/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 648 comma 2, cod. pen. è inammissibile in quanto, contrariamente a quanto allegato, la Corte territoriale motivava ampiamente, con motivazione prova di vizi, sulla assenza delle condizioni per la concessione dell'avvocata attenuante (pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRIGORE VASILE SEBASTIAN nato il 06/05/1997 GRIGORE ALEXANDRU DANIEL nato il 21/11/1992 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello de L'Aquila con sentenza del 03/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanciano, in data 6/02/2020, nei confronti di Grigore Vasile e Grigore Alexandru in relazione ai reati di ricettazione. Ritenuto che il travisamento della testimonianza del commissario Montebruno è stata dedotta senza allegazione della prova in ipotesi travisata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso,e che comunque la deduzione si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità (sulle modalità di identificazione, non limitate alla analisi dei tabulati: pag. 1 della sentenza impugnata).
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 648 comma 2, cod. pen. è inammissibile in quanto, contrariamente a quanto allegato, la Corte territoriale motivava ampiamente, con motivazione prova di vizi, sulla assenza delle condizioni per la concessione dell'avvocata attenuante (pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente