Ordinanza — n. 11836/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUGAN MARIAN ALEXANDRU nato il 06/10/1990 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 01/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, in data 09/09/2020, nei confronti di Bugan Marian Alexandru per il reato di ricettazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione e alla mancata derubricazione nella più lieve ipotesi contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen., sono manifestamente infondati secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (v.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11836/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione e alla mancata derubricazione nella più lieve ipotesi contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen., sono manifestamente infondati secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (v.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUGAN MARIAN ALEXANDRU nato il 06/10/1990 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 01/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, in data 09/09/2020, nei confronti di Bugan Marian Alexandru per il reato di ricettazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione e alla mancata derubricazione nella più lieve ipotesi contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen., sono manifestamente infondati secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (v.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc. Kebe, Rv. 270120 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è del tutto generico e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo nonostante questo sia sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in proposito, pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente