Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking legal specificity and being mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Denis Bovero's appeal against the second-instance judgment inadmissible. The appellant challenged the conviction for embezzlement and the application of recidivism, but the court found the arguments lacked the required legal specificity and factual support. Consequently, the appeal was rejected because the first complaint was merely a factual grievance and the others failed to meet the strict standards for admissibility in a court of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be supported by concrete legal arguments and specific factual data; mere complaints regarding facts or lack of general mitigating circumstances are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVERO DENIS nato a CARMAGNOLA il 28/02/1982 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 02/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, in data 21/09/2018, nei confronti di Bovero Denis in relazione al reato di appropriazione indebita. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.646 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge con riferimento all'applicazione della contestata recidiva, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
Osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare pag. 3 sui precedenti da cui emerge la pericolosità sociale dell'imputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presiden