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Ordinanza — n. 11833/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11833/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11833/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRO' ANTONINO UBALDO nato a GALLIATE il 02/08/1956 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 11/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Verbania, in data 04/12/2017, nei confronti di Calabro' Antonino Ubaldo in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 640, 61 n. 7 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 8 e 9 sulle modalità, il numero delle condotte e le rassicurazioni fornite alle vittime in merito alla restituzione, mai avvenuta, delle somme personalmente riscosse dall'imputato).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11833/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 10 sull'assenza di resipiscenza o di risarcimento dei danni cagionati alle persone offese nonché sulla spiccata pericolosità sociale a fronte degli ingenti importi sottratti, della serialità delle condotte e della successiva commissione di un nuovo reato).

Parole chiave

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accuse di truffa dolo determinante elementi di verosimiglianza inganno sull'identità reticenza dolosa dei difetti frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRO' ANTONINO UBALDO nato a GALLIATE il 02/08/1956 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 11/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Verbania, in data 04/12/2017, nei confronti di Calabro' Antonino Ubaldo in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 640, 61 n. 7 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 8 e 9 sulle modalità, il numero delle condotte e le rassicurazioni fornite alle vittime in merito alla restituzione, mai avvenuta, delle somme personalmente riscosse dall'imputato).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 10 sull'assenza di resipiscenza o di risarcimento dei danni cagionati alle persone offese nonché sulla spiccata pericolosità sociale a fronte degli ingenti importi sottratti, della serialità delle condotte e della successiva commissione di un nuovo reato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore P