Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding necessity defense and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the defense of necessity and a mitigating circumstance under Article 62, Section 4 of the Penal Code. The court rejected this claim as lacking specificity, noting the appellant had simulated possession of a weapon to avoid impunity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are merely reproductive of already examined and rejected arguments, or if they are manifestly unfounded due to the absence of prerequisites for the defense of necessity.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIUCCI LEONARDO nato a RIVOLI il 25/05/1975 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 31/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 19/06/2020, nei confronti di Miucci Leonardo in relazione al reato di tentata rapina impropria. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e, comunque, è manifestamente infondato (si veda, in proposito, pag. 4 sull'assenza dei presupposti della richiesta scriminante e sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, considerato che l'imputato per garantirsi l'impunità aveva simulato persino il possesso di un'arma, minacciando di morte i presenti).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente