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Ordinanza — n. 11830/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11830/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11830/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BONIS PASQUALE nato a VENOSA il 10/09/1993 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 25/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 30/10/2019, nei confronti di De Bonis Pasquale in relazione al reato di tentata rapina. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina in luogo della distinta ipotesi di tentata violenza privata, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 5 e 6 sulla spregiudicatezza dell'imputato che, dopo le insistenti e infruttuose richieste di denaro, ricorreva alla minaccia e alla violenza) e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della decisione di escludere la ricorrenza dell'ipotesi di desistenza volontaria, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 sulla violenta reazione dell'imputato all'intervento degli amici della vittima, incompatibile con l'intento di desistere).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11830/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato poiché la motivazione risulta essere sufficiente e sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in proposito, pag. 8). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata violenza carnale reati violenti coazione sessuale commisurazione della pena per rapina istigazione e aiuto al suicidio attentato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BONIS PASQUALE nato a VENOSA il 10/09/1993 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 25/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 30/10/2019, nei confronti di De Bonis Pasquale in relazione al reato di tentata rapina. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina in luogo della distinta ipotesi di tentata violenza privata, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 5 e 6 sulla spregiudicatezza dell'imputato che, dopo le insistenti e infruttuose richieste di denaro, ricorreva alla minaccia e alla violenza) e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della decisione di escludere la ricorrenza dell'ipotesi di desistenza volontaria, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 sulla violenta reazione dell'imputato all'intervento degli amici della vittima, incompatibile con l'intento di desistere).

Osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato poiché la motivazione risulta essere sufficiente e sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in proposito, pag. 8). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre