Italian Court dismisses appeal as inadmissible for requesting re-evaluation of procedural urgency without manifest logical flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Filannino Nicola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for fraud and money laundering, arguing for a re-evaluation of procedural urgency. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was logical and well-supported, and no manifest logical error or distortion of evidence was demonstrated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation regarding the confirmation of criminal liability are inadmissible if they merely request a re-evaluation of procedural urgency without alleging a manifest logical flaw or a decisive distortion of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILANNINO NICOLA nato a BARLETTA il 11/10/1967 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22/03/2022, ha confermato la sentenza del gip del Tribunale di Torino con la quale il Filannino era stato condannato per una serie di truffe e ricettazioni . Ritenuto che i primi due motivi di ricorso contestavano la conferma della responsabilità e relazione reato di ricettazione contestato al capo a) e del reato di truffa contestato al capo 10); rilevato che entrambi i motivi di ricorso si risolvono alla richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali, ovvero un'attività non consentita in sede di legittimità, ove non venga dedotto - come nel caso in esame - un vizio logico manifesto e decisivo del percorso logico motivazionale posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità e ove non si deduca un travisamento della prova, altrettanto decisivo.
Nel caso in esame sia la conferma della responsabilità per la ricettazione, che quella per la la truffa trovavano supporto motivazionale ampio e logico (v. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata) sicché i motivi indicati devono ritenersi non ammissibili Ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso che contesta il riconoscimento l'identificazione del ricorrente relazione al capo 2) è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte offriva una motivazione persuasiva anche in relazione a tale circostanza motivazione che non risulta incisa dalla allegazione delle reiterative doglianze difensive (pag. 11 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore l Pres