Ordinanza — n. 11828/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGUANNO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 29/10/1989 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E CONSIDERATO IN DIRMO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14/03/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea, in data 14/12/2018, ha concesso nei confronti di D'Aguanno Antonino il beneficio della non menzione della condanna sul certificato penale ed ha confermato nel resto la condanna per il delitto di rapina. Ritenuto che il primo motivo di ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che censura il vizio della motivazione in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina, non è consentito perché costituito da mere doglianze in punto dì fatto, volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11828/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che censura il vizio della motivazione in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina, non è consentito perché costituito da mere doglianze in punto dì fatto, volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGUANNO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 29/10/1989 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14/03/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea, in data 14/12/2018, ha concesso nei confronti di D'Aguanno Antonino il beneficio della non menzione della condanna sul certificato penale ed ha confermato nel resto la condanna per il delitto di rapina. Ritenuto che il primo motivo di ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che censura il vizio della motivazione in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina, non è consentito perché costituito da mere doglianze in punto dì fatto, volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità.
Considerato che il secondo motivo di ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che contesta genericamente la violazione di legge in relazione alla sussistenza del profitto ai fini della qualificazione giuridica del fatto come delitto di rapina, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (si veda, in proposito, pag. 5 in cui la Corte territoriale motiva sulla finalità di ottenere la restituzione del danaro quale profitto, seppur non immediato, posto alla base della violenta sottrazione del telefono detenuto dalla persona offesa, trattandosi di una pretesa non tutelabile giuridicamente poiché afferente ad un negozio con causa illecita).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presid