Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for simulating agency ownership to deceive victim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Anita Paparella inadmissible, upholding her conviction for fraud by the Court of Appeal of Turin. The appellant argued against the legal qualification of her actions, but the court found her arguments merely repetitive of issues already correctly addressed by the lower courts regarding her fraudulent conduct. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded based on established jurisprudence distinguishing fraud from fraudulent insolvency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARELLA ANITA nato a MONCALIERI il 28/02/1980 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 08/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 28/01/2021, nei confronti di Paparella Anita per il reato di truffa. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di truffa, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 5-8 sulla condotta truffaldina delta ricorrente, consistente nell'essersi accreditata come nuova titolare dell'agenzia - cancellata dal registro delle imprese - a cui la persona offesa si era in precedenza rivolta per prenotare un viaggio nonché sul saldo incassato dalla stessa, rassicurando fraudolentemente la vittima di aver già adempiuto alle prestazioni).
Considerato che i motivi del ricorso sono, comunque, manifestamente infondati secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che individua nella simulazione di circostanze e condizioni non vere, come nel caso di specie, il discrimen tra il reato di truffa e di insolvenza fraudolenta (cfr. Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174, già richiamata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il President