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Ordinanza — n. 11827/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for simulating agency ownership to deceive victim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11827/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Anita Paparella inadmissible, upholding her conviction for fraud by the Court of Appeal of Turin. The appellant argued against the legal qualification of her actions, but the court found her arguments merely repetitive of issues already correctly addressed by the lower courts regarding her fraudulent conduct. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded based on established jurisprudence distinguishing fraud from fraudulent insolvency.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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fraud conviction appeal inadmissible appeal grounds repetitive legal arguments simulated agency ownership deceptive conduct fraud abbandono del procedimento per truffa truffa per mestiere false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna
Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARELLA ANITA nato a MONCALIERI il 28/02/1980 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 08/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 28/01/2021, nei confronti di Paparella Anita per il reato di truffa. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di truffa, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 5-8 sulla condotta truffaldina delta ricorrente, consistente nell'essersi accreditata come nuova titolare dell'agenzia - cancellata dal registro delle imprese - a cui la persona offesa si era in precedenza rivolta per prenotare un viaggio nonché sul saldo incassato dalla stessa, rassicurando fraudolentemente la vittima di aver già adempiuto alle prestazioni).

Considerato che i motivi del ricorso sono, comunque, manifestamente infondati secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che individua nella simulazione di circostanze e condizioni non vere, come nel caso di specie, il discrimen tra il reato di truffa e di insolvenza fraudolenta (cfr. Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174, già richiamata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il President