Ordinanza — n. 11826/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNABENE FRANCESCO nato a CASTRONUOVO DI SICILIA il 01/12/1968 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; t La Corte di appello di Torino, con sentenza del 08/02/2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino, in data 12/04/2021, nei confronti di Tornabene Francesco in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo n. 1, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia genericamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento punitivo risulta essere sufficiente e priva di illogicità (si veda, in particolare, pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11826/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 628, commi primo e terzo n. 1, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia genericamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento punitivo risulta essere sufficiente e priva di illogicità (si veda, in particolare, pag.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNABENE FRANCESCO nato a CASTRONUOVO DI SICILIA il 01/12/1968 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 08/02/2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino, in data 12/04/2021, nei confronti di Tornabene Francesco in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo n. 1, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia genericamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento punitivo risulta essere sufficiente e priva di illogicità (si veda, in particolare, pag.
4) e tenuto altresì conto che, come precisato dalla Corte territoriale, la pena è stata parametrata su base minima nonostante si trattasse di un fatto di rilevante allarme sociale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente