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Ordinanza — n. 11825/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence as it concerns punitive treatment, not admissible in legitimacy review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Shima Festim inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Festim argued that the sentence imposed by the Court of Appeal of Florence was excessive, but the court noted this ground concerns the punitive aspect of the penalty. Since appeals in the stage of legitimacy cannot challenge the severity of the punishment, the request was rejected despite the court's finding that the sentence was not illogical and was below the average.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma secondo, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal in the stage of legitimacy is inadmissible if it concerns the punitive treatment of the penalty, as such issues fall outside the scope of review for legality.

Parole chiave

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legitimacy appeal excessive sentence punitive treatment inadmissible appeal procedural costs sanzione sproporzionata riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma secondo, cod. pen.
E CONSIDIERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, in data 23/03/2015, nei confronti di Shima Festim in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod.
Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHIMA FESTIM nato il 02/05/1982 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RIECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, in data 23/03/2015, nei confronti di Shima Festim in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia genericamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, pag. 4), tenuto conto che la pena inflitta è altresì inferiore alla media edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Cidnsigliere Estensore jl Presidente