Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Aversa Battista inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of aggravated robbery, arguing a violation of law regarding the identification of the victim for the purpose of filing a complaint. The court rejected this claim as it merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists of mere factual complaints or lacks specific legal arguments, as it must not be a mere expression of dissatisfaction with the facts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVERSA BATTISTA nato a CASSANO ALLO IONIO ul 29/06/1981 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 18/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera, in data 26/03/2018, nei confronti di Aversa Battista in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'identificazione della persona offesa ai fini dell'idoneità della querela, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 3 ove la Corte ha evidenziato che il Laguardia fosse il titolare del bene compravenduto nonché parte contrattuale nella trattativa, non rilevando che il conto bancario per il bonifico fosse quello della compagna) e, comunque, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente