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Ordinanza — n. 11823/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific legal grounds regarding defendant's knowledge of trial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11823/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant lacked concrete specificity and pertinence. The appellant argued that the defendant was unaware of the trial proceedings, but the court noted this was not supported by specific legal requests or factual data. Consequently, the court ruled that the procedural issue was manifestly unfounded based on prior precedent, as the defendant had been properly represented and present throughout the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment is inadmissible if the grounds raised lack concrete specificity and pertinence, failing to articulate specific legal requests supported by corresponding factual and legal reasons.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds defendant knowledge of trial procedural unfoundedness Cassazione ordinanza allegazioni insufficientemente motivate contumacia ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTINELLI NATALE nato il 27/06/1960 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 01/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 13/12/2016, nei confronti di Bertinelii Natale per il reato di ricettazione di un assegno bancario. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata conoscenza del giudizio di merito da parte dell'imputato, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Osservato altresì, che l'eventuale questione processuale è manifestamente infondata secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02) dal momento che in primo grado il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al difensore di fiducia presso cui l'imputato aveva regolarmente eletto domicilio, che questi è sempre stato presente nel giudizio (di primo e di secondo grado) e nulla ha eccepito nell'atto di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il President