Ordinanza — n. 11822/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC MARCO nato a TORINO il 20/03/1984 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E CONSIDIERATO IN DiRrno La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24/02/2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino, in data 19/09/2019, nei confronti di Dragutinovic Marco in relazione ai reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carta di c:redito. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 4 sull'inattendibilità della confessione tardiva e interessata del furto da parte dell'imputato, tenuto conto che non si è neppure sottoposto ad interrogatorio e che la sua descrizione del fatto non risultava conforme agli atti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11822/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 4 sull'inattendibilità della confessione tardiva e interessata del furto da parte dell'imputato, tenuto conto che non si è neppure sottoposto ad interrogatorio e che la sua descrizione del fatto non risultava conforme agli atti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC MARCO nato a TORINO il 20/03/1984 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDIERATO IN DiRrno La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24/02/2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino, in data 19/09/2019, nei confronti di Dragutinovic Marco in relazione ai reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carta di c:redito. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 4 sull'inattendibilità della confessione tardiva e interessata del furto da parte dell'imputato, tenuto conto che non si è neppure sottoposto ad interrogatorio e che la sua descrizione del fatto non risultava conforme agli atti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente