Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11822/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11822/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC MARCO nato a TORINO il 20/03/1984 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E CONSIDIERATO IN DiRrno La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24/02/2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino, in data 19/09/2019, nei confronti di Dragutinovic Marco in relazione ai reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carta di c:redito. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 4 sull'inattendibilità della confessione tardiva e interessata del furto da parte dell'imputato, tenuto conto che non si è neppure sottoposto ad interrogatorio e che la sua descrizione del fatto non risultava conforme agli atti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11822/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 4 sull'inattendibilità della confessione tardiva e interessata del furto da parte dell'imputato, tenuto conto che non si è neppure sottoposto ad interrogatorio e che la sua descrizione del fatto non risultava conforme agli atti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
truffa in materia di credito abuso di carte-chèques credito al consumo irregolarità finanziarie pena di recesso spese di mora
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC MARCO nato a TORINO il 20/03/1984 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DiRrno La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24/02/2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino, in data 19/09/2019, nei confronti di Dragutinovic Marco in relazione ai reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carta di c:redito. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 4 sull'inattendibilità della confessione tardiva e interessata del furto da parte dell'imputato, tenuto conto che non si è neppure sottoposto ad interrogatorio e che la sua descrizione del fatto non risultava conforme agli atti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente