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Ordinanza — n. 11821/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding equitable damages as it falls outside the remitted sentencing scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in equitably determining the moral damages amount, but the court found this issue extraneous to the remitted sentencing matter. Consequently, the court ruled that the appeal was outside the scope of the case remitted to the appellate court for sentencing reform.

Regesto Legislator

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Art. 48, 567 cod. pen.; The appeal concerning the equitable determination of moral damages is inadmissible when the matter falls outside the scope of the sentencing reform remitted to the appellate court by the Supreme Court.

Parole chiave

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inadmissible appeal equitable damages moral damages sentencing reform scope of remission procedural costs Cassa delle ammende restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 48 cod. pen.
Art. 567 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI DANIELA nato a CASERTA il 05/08/1977 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIKTTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 11/03/2021, decidendo a seguito di rinvio disposto con sentenza della Corte di Cassazione, in data 06/02/2020, nei confronti di Martinelli Daniela, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12/09/2016, ha rideterminato la pena finale in anni due di reclusione e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, per il reato di cui agli artt. 48, 567 cod. perì.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della somma liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno morale, è manifestamente infondato trattandosi di una questione estranea al giudizio di rinvio rimesso dalla Corte di Cassazione alla Corte di appello di Napoli limitatamente al trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente