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Ordinanza — n. 11820/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature violating procedural code requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without the mandatory signature of a registered defense lawyer. The lower court had confirmed a conviction for crimes under Articles 81, 110, and 648-bis of the Penal Code. The court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, such an act is void and must be treated de plano under Article 610, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation filed personally by the accused without the signature of a registered defense lawyer is inadmissible and must be treated de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing defense lawyer signature Code of Criminal Procedure de plano treatment procedural defect court costs difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELFINO MICHELE nato a SAN SEVERO il 21/04/1973 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 15/02/2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Massa, in data 06/04/2021, nei confronti di Delfino Michele in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 648-bis cod. pen. Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente AL__