Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11818/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11818/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11818/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GAETANO nato a TORINO il 28/06/1973 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia, in data 28/04/2021, nei confronti di Valle Gaetano in relazione al reato di cui all'art. 628, commi secondo e terzo n. 1, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso(le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che censura la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sull'attendibilità della perizia del consulente nominato dal Tribunale);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11818/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
censura dell'apprezzamento delle prove censura costituzionale parzialità dell'esperto perizia medica superata udienza dibattimentale censure procedurali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GAETANO nato a TORINO il 28/06/1973 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia, in data 28/04/2021, nei confronti di Valle Gaetano in relazione al reato di cui all'art. 628, commi secondo e terzo n. 1, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso(le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che censura la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sull'attendibilità della perizia del consulente nominato dal Tribunale);

Considerato che il secondo motivo di ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore della rapina contestata, è manifestamente infondato in quanto la motivazione del provvedimento impugnato risulta connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, avendo il giudice valorizzato i numerosi riscontri alla testimonianza del Bonanni, il quale peraltro conosceva personalmente l'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presiden