Ordinanza — n. 11818/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GAETANO nato a TORINO il 28/06/1973 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia, in data 28/04/2021, nei confronti di Valle Gaetano in relazione al reato di cui all'art. 628, commi secondo e terzo n. 1, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso(le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che censura la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sull'attendibilità della perizia del consulente nominato dal Tribunale);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11818/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GAETANO nato a TORINO il 28/06/1973 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia, in data 28/04/2021, nei confronti di Valle Gaetano in relazione al reato di cui all'art. 628, commi secondo e terzo n. 1, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso(le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che censura la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sull'attendibilità della perizia del consulente nominato dal Tribunale);
Considerato che il secondo motivo di ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore della rapina contestata, è manifestamente infondato in quanto la motivazione del provvedimento impugnato risulta connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, avendo il giudice valorizzato i numerosi riscontri alla testimonianza del Bonanni, il quale peraltro conosceva personalmente l'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presiden