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Ordinanza — n. 11817/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding recidivism and mitigation balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11817/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in rejecting specific recidivism and failed to properly weigh mitigating circumstances. The court rejected these claims as lacking specificity, noting they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 376 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are not specific and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity recidivism assessment mitigating circumstances procedural economy reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 376 cod. proc. pen.
art. 368 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO QUIRINO SECONDO DESIDERIO nato a MONTEMURRO il 04/06/1958 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 08/03/2022, decidendo quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 24/03/2021, con cui è stata parzialmente annullata la sentenza della Corte di appello di Potenza del 13/09/2019 nella sola parte relativa al trattamento sanzionatorio, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Potenza, in data 01/06/2016, in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva contestata e al giudizio di equivalenza della stessa con le concesse circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 4 e 5 sulla correttezza della contestazione della recidiva specifica infraquinquennale in considerazione delle numerose condanne per condotte fraudolente, della stessa indole di quella per cui si procede poiché finalizzate al perseguimento di un profitto economico, divenute irrevocabili poco prima della denuncia per calunnia, a conferma dell'indifferenza del reo ai numerosi interventi repressivi, nonché pag. 6 sulla rilevanza dei precedenti e l'assenza di resipiscenza che hanno impedito al giudice di ritenere la recidiva subvalente in sede di bilanciamento);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presid