Cassation court dismisses appeal regarding denial of further sentence reduction from dissociation benefit due to insufficient grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Saporito Ciro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant additional sentence reduction under the dissociation benefit and the denial of general mitigating circumstances. The court found the lower court's decision sufficiently motivated and reasoned, noting that the defendant's collaboration could not neutralize the offense's gravity or consequences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The appeal against a denial of further sentence reduction under the dissociation benefit is inadmissible if the lower court's decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning regarding the congruity of the penalty already imposed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPORITO CIRO nato a NAPOLI il 05/10/1960 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15702/2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, in data 06/12/2018, nei confronti di Saporito Ciro in relazione al delitto di cui all'art. 629, commi primo e secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, cod. pen. e all'art. 416-bis.1 cod. pen., concessa l'attenuante della dissociazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al diniego di una ulteriore riduzione della pena derivante dal riconoscimento del beneficio della dissociazione e in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati in quanto la decisione della Corte di appello, in punto di trattamento sanzionatono, è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (si veda, in proposito pag. 4 sulla congruità della diminuzione di pena già operata, dal momento che la collaborazione dell'imputato non poteva ritenersi tale da neutralizzare le modalità dell'offesa, la gravità del reato e le conseguenze che ne sono scaturite sull'ordinato svolgimento delle attività di impresa);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il President