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Ordinanza — n. 11815/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11815/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11815/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO LUIGI nato a NAPOLI il 29/03/1983 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Napoli , con sentenza del 11/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale emessa nei confronti di Donato Luigi, condannandolo per i reati di cui all'art. 171 ter comma 2 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11815/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 171 ter comma 2 lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ricettazione inadempimento reiterato principio della doppia incriminazione ripetizione dell'indebito altri capi d'accusa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO LUIGI nato a NAPOLI il 29/03/1983 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli , con sentenza del 11/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale emessa nei confronti di Donato Luigi, condannandolo per i reati di cui all'art. 171 ter comma 2 lett.

a) cod. pen. e 648 cod. pen.. Ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta (a) sia la conferma della responsabilità per il delitto di ricettazione, (b) che le la quantificazione della pena e la mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondato. Invero dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata emerge che la Corte d'appello, con motivazione ineccepibile, ha ritenuto la prima impugnazione generica in quanto non indicava le prove a sostegno della tesi alternativa proposta (ovvero che ricorrente aveva autonomamente proceduto alla duplicazione dei supporti che deteneva per la vendita).

Del pari inammissibili sono le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio, che non si confrontano con la consolidata giurisprudenza di legittimità che riconosce un'ampia discrezionalità al giudice di merito nella determinazione dello stesso ed attenuano gli oneri motivazionali tutte le volte in cui, come nel caso in esame, la pena non si discosti in modo significativo dal minimo edittale. Infine: è inammissibile la doglianza in ordine alla mancata esclusione della recidiva,dato che dal tenore della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello aveva valorizzato i precedenti specifici vantati, cui era correlata esplicitamente la prognosi negativa circa l'adempimento di oneri connessi alle sanzioni sostitutive ed, implicitamente, la valutazione negativa in ordine all'accrescimento della pericolosità del ricorrente, ostativa alla esclusione della recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 I Consigliere Estensore ____,_ Il President