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Ordinanza — n. 11814/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11814/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for a specific crime, arguing a defect in the reasoning. The court rejected this claim as merely repetitive of previously examined points and manifestly unfounded because it contradicted established case law on the nature of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and are manifestly unfounded, particularly when they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded repetitive arguments criminal procedure Cassation review procedural costs contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNELLA ARMANDO nato a CATANIA il 20/04/1977 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 21/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna, in data 10/06/2020, nei confronti di Cannella Armando in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 474 cod. pen. con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'alt. 474 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag.

2) e, comunque, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla natura di reato di pericolo del delitto contestato (cfr. Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814-01), espressamente richiamata nel provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigli